Un'importante innovazione nel settore dell'energia fotovoltaica in Italia è la cosiddetta "solar belt", che mira a creare aree designate per l'installazione d’impianti fotovoltaici a terra, in aree che sono identificate nelle more delle decisioni delle Regioni e possono includere terreni agricoli senza vincoli culturali o paesaggistici.
Cosa sono le Solar Belts
Introdotta con il Dl 17/2022, legge di conversione 34/2022, la “solar belt” consente che queste aree siano automaticamente dichiarate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, semplificando il processo di autorizzazione per tali progetti.
Per precisione la "solar belt" si riferisce alle aree situate:
- entro 500 metri dalle zone industriali, artigianali e commerciali, inclusi i siti di interesse nazionale (SIN), cave e miniere, aree all'interno di stabilimenti industriali e fabbriche (oltre alle aree entro i 500 metri), parcheggi, zone in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, o
- entro 500 metri da impianti fotovoltaici in fase di rinnovo, nonché distanti non più di 300 metri da autostrade o terreni di proprietà di operatori ferroviari.
Tutte queste aree sono quindi considerate automaticamente idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, semplificando il processo di autorizzazione per tali progetti, specialmente quelli destinati all’autoconsumo delle imprese. Un vantaggio competitivo che dovrebbe consentire alle aziende di disporre energia rinnovabile attivabile rapidamente e dal prezzo stabile.
Solar Belt, normativa e aggiornamenti di Governo
Nel dettaglio tutto ciò è normato dall’articolo 20, comma 8 c-quater) Dlgs 199/2021 che recita: «fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Con le nuove misure del Governo, sarà possibile autorizzare in un solo giorno, attraverso una semplice Dichiarazione di Inizio Attività (DILA), impianti fotovoltaici e relative opere connesse con una potenza inferiore a 1 MW.
Inoltre, sarà possibile installare impianti fotovoltaici fino al 60% della superficie totale nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai rapporti di copertura previsti per il fotovoltaico. Gli impianti potranno essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate, se necessario.
Le semplificazioni per il fotovoltaico
Le semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici prevedono, inoltre, secondo le modifiche introdotte dalla legge 34/2022 all’articolo 6 del Dlgs 28/2011, l'applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per impianti fotovoltaici con una potenza fino a 20 MW, inclusi tutte le relative opere di connessione, se situati in aree industriali, produttive o commerciali, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati. Questa procedura si applica non solo per la connessione in media tensione, ma anche per la connessione in alta tensione, consentendo così un’alta flessibilità nella progettazione/realizzazione dell’impianto.
Oltre a ciò le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) vengono elevate, seguendo le soglie previste per la PAS (10 MW o 20 MW). Ad esempio, gli impianti con una potenza inferiore a 10 MW possono essere autorizzati senza una VIA se non sono presenti vincoli particolari e se sono situati in aree idonee di qualsiasi tipo.
L'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), infine è applicabile, così come introdotta dalla legge 34/2022, in modo specifico agli impianti agrovoltaici situati entro una distanza massima di tre chilometri da aree a uso industriale, commerciale o artigianale, o quando gli impianti sono posizionati nella cosiddetta "solar belt".
Tale esenzione è subordinata alla presentazione di un'autodichiarazione in cui si attesta che la proprietà non è soggetta a vincoli paesaggistici, culturali, ecologici, idrogeologici o di conservazione della natura, e che eventuali vincoli sui terreni interessati dalle opere di connessione non sono rilevanti.
Un passo non da poco che potrà in un futuro prossimo sancire un’alleanza tra imprese manifatturiere e agricole che potranno agire in maniera sinergica sulla produzione da rinnovabili. Si tratta di sistemi che quando l’accumulo avrà raggiunto una migliore maturità commerciale trasformeranno in maniera radicale gli scenari energetici dei settori imprenditoriali.
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