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Aziende Gasivore: agevolazioni 2022

Scritto da Luca Riboli | 3 marzo 2022 11.00.00 Z

Al fine di contrastare l’aumento di prezzi del gas visti in questi ultimi mesi il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha pubblicato il nuovo Decreto “Gasivori” (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08/01/2022), con la finalità di definire un regime di aiuti mediante la rideterminazione dei corrispettivi, a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione.A decorrere dal 1° aprile 2022, le aziende in possesso dei necessari requisiti potranno accedere ad un importante sgravio sulle componenti REIG e RETIG degli oneri generali in bolletta (misura simile a quella già presente per le imprese energivore).

Quali oneri di sistema

I corrispettivi oggetto della rimodulazione riguardano due componenti tariffarie che i contribuenti versano all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) quando pagano la bolletta del gas.

  • La componente RETIG componente tariffaria relativa al trasporto del gas

  • La componente REIG è invece relativa alle spese di distribuzione.

Entrambe le componenti sono espresse in euro/Sm3 e sono destinate a coprire le spese sostenute per interventi e misure utili al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili per il settore del gas.

Le imprese che possono beneficiarne

Sono tutte quelle imprese che il decreto considera a forte consumo di gas (dette gasivore). Per accedere all’agevolazione, devono rientrare nei parametri stabiliti:

  1. Avere un consumo medio (in un triennio di riferimento) di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno, cioè 94.582 sm3/anno considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3;

  2. Rientrare nell’elenco che definisce i settori in cui operano le imprese a forte consumo di gas naturale con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al 4% (Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021);

  3. Avere un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20% ove determinato in relazione al VAL o in alternativa avere un indice di intensità gasivora superiore al 2% ove determinato rispetto al fatturato.

Il DM introduce anche ulteriori condizioni per usufruire delle agevolazioni.

Sono ammesse le imprese che, al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014, quali:

  • essere in possesso della certificazione ISO 50001 ossia adottano un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) conforme alla norma

  • essere in possesso di una Diagnosi Energetica conforme all’allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014, comunicata all’ENEA e in corso di validità. Le imprese che sono in possesso della diagnosi energetica devono aver attuato almeno uno degli interventi di efficientamento energetico individuati dalla diagnosi.

In sede di prima applicazione del decreto le imprese non in possesso di una certificazione o di una diagnosi energetica possono accedere alle agevolazioni assumendosi l’impegno di ottemperare a questi due requisiti nel corso dell’anno di riconoscimento del beneficio. 

In caso di mancato rispetto dell’impegno assunto l’impresa è tenuta alla restituzione del beneficio.

Valutiamo insieme

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